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Aggiornamento normativo

Strategia IMO 2026 sulla Plastica Marina e il Futuro Codice sui Pellet

Il divieto MARPOL di scaricare plastica è già vigente. Strategia 2030, guidance volontaria sui pellet e futuro codice restano distinti.

plastica marinaMEPC 84pellet di plasticaMARPOL Annesso III

Spiegazione operativa

Il divieto di scaricare plastica in mare è già vigente nell’Annesso V/3.2, con le sole eccezioni circoscritte della regola 7. L’obiettivo IMO 2030 non rinvia questo obbligo. Distinguere rifiuti plastici di bordo, carico di pellet, reporting degli incidenti e futuro codice.

MEPC.417(84) adotta strategia e piano d’azione 2026, che aggiornano e sostituiscono la strategia 2021 e il piano 2025. Comprendono impianti portuali di raccolta, formazione, attuazione e cooperazione. Lo sviluppo del codice obbligatorio sui pellet è un passo futuro: il codice non è ancora adottato né in vigore.

La misura più concreta e immediatamente rilevante per il trasporto merci è la decisione di sviluppare un codice obbligatorio per il trasporto marittimo di pellet di plastica in container, nell'ambito di MARPOL Annesso III e/o della Convenzione SOLAS: il sottocomitato PPR (Pollution Prevention and Response) è stato incaricato di elaborare la bozza del codice nella sessione PPR 14, per poi riportarla al MEPC. I pellet di plastica dispersi in mare, spesso a seguito di perdita di container, sono un problema riconosciuto di inquinamento marino di lunga durata.

Raccomandazioni per il trasporto dei pellet

La guidance specifica sul carico si affianca ai divieti e alle comunicazioni già obbligatori; non li sostituisce.

Le raccomandazioni sono contenute nella MEPC.1/Circ.909, del 19 aprile 2024, approvata da MEPC 81. Costituiscono una prima misura volontaria in attesa dello sviluppo di misure obbligatorie.

La MEPC.1/Circ.909 raccomanda imballaggi robusti, di buona qualità e chiusi contro le perdite; informazioni del caricatore che identifichino i container con pellet e includano una richiesta speciale di stivaggio, oltre ai dati SOLAS VI/2; stivaggio/rizzaggio corretto, sotto coperta ove praticabile oppure in posizione interna e riparata sul ponte esposto, senza compromettere sicurezza della nave e delle persone.

Dal 1° gennaio 2026, per container persi dalla propria nave, il comandante segnala senza ritardo alle navi vicine, allo Stato costiero più vicino e alla bandiera; è la bandiera a informare l’IMO. SOLAS V/31–32 richiede identità, data/ora, posizione, numero noto o stimato, eventuali merci pericolose e aggiornamenti dopo verifica. Chi avvista container alla deriva segnala alle navi vicine e allo Stato costiero più vicino con i dati di avvistamento previsti: non va trattato come autore della perdita. Seguire le procedure di bordo e il testo V/32; la sola voce GRB non sostituisce la segnalazione.

Riferimento normativo

Obblighi attuali: Annesso V/3.2, 7 e 10 (MEPC.201(62), soglie aggiornate in MEPC.360(79)); SOLAS V/31–32, MSC.550(108), e Protocollo I MARPOL art. V.3, MEPC.384(81). Strategia: MEPC.417(84). Guidance: MEPC.1/Circ.909, collegata sopra.

Il Regolamento (UE) 2025/2365, artt. 1.2(d), 12 e 26, ha già fissato al 17 dicembre 2028 l’applicazione del ramo sul trasporto marittimo in container in relazione ai porti UE. Non confondere questa data con l’entrata in vigore del regolamento né con il futuro codice IMO. Regolamento UE.

Preparazione al 17 dicembre 2028: l’articolo 12.2 richiede a operatore e comandante, e all’agente ove pertinente, lista, manifesto o piano di carico appropriato coerente con le informazioni del caricatore. L’articolo 1.2(d) comprende le navi che partono da un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo. Fonte: Regulation (EU) 2025/2365, articles 1, 12, 26.

Campo di applicazione

Annesso V: gestione dei rifiuti e divieto plastica secondo il suo ambito; piano e GRB hanno soglie proprie. Il carico di pellet non diventa automaticamente garbage. La Circ.909 riguarda il trasporto di pellet in container; gli obblighi di reporting dei container persi valgono già anche quando i pellet non siano merci pericolose.

Procedura / Come si compila

  1. Il divieto di scaricare plastica in mare è già vigente nell’Annesso V/3.2, con le sole eccezioni circoscritte della regola 7. L’obiettivo IMO 2030 non rinvia questo obbligo. Distinguere rifiuti plastici di bordo, carico di pellet, reporting degli incidenti e futuro codice.
  2. Verificare piano, segregazione e GRB dove dovuti. Documentare perdite ed eccezioni con circostanze e precauzioni, senza trasformarle in opzioni operative.
  3. La MEPC.1/Circ.909 raccomanda imballaggi robusti, di buona qualità e chiusi contro le perdite; informazioni del caricatore che identifichino i container con pellet e includano una richiesta speciale di stivaggio, oltre ai dati SOLAS VI/2; stivaggio/rizzaggio corretto, sotto coperta ove praticabile oppure in posizione interna e riparata sul ponte esposto, senza compromettere sicurezza della nave e delle persone.
  4. Dal 1° gennaio 2026, per container persi dalla propria nave, il comandante segnala senza ritardo alle navi vicine, allo Stato costiero più vicino e alla bandiera; è la bandiera a informare l’IMO. SOLAS V/31–32 richiede identità, data/ora, posizione, numero noto o stimato, eventuali merci pericolose e aggiornamenti dopo verifica. Chi avvista container alla deriva segnala alle navi vicine e allo Stato costiero più vicino con i dati di avvistamento previsti: non va trattato come autore della perdita. Seguire le procedure di bordo e il testo V/32; la sola voce GRB non sostituisce la segnalazione.
  5. Il Regolamento (UE) 2025/2365, artt. 1.2(d), 12 e 26, ha già fissato al 17 dicembre 2028 l’applicazione del ramo sul trasporto marittimo in container in relazione ai porti UE. Non confondere questa data con l’entrata in vigore del regolamento né con il futuro codice IMO.

Esempio pratico

Scenario: un container di pellet non pericolosi viene perso nel settembre 2026. Il comandante attiva subito il reporting V/31–32 e aggiorna i dati quando verificati; non aspetta il codice pellet né considera sufficiente il registro rifiuti. La prevenzione segue anche le raccomandazioni di imballaggio, richiesta speciale di stivaggio e collocazione della Circ.909.

Cosa va tipicamente storto

La decisione di sviluppare un codice obbligatorio specifico per i pellet di plastica nasce dalla crescente evidenza dell'impatto ambientale di lunga durata di questi materiali quando dispersi in mare a seguito di perdita di container: a differenza di altri rifiuti plastici, i pellet si disperdono in quantità enormi da un singolo container perso e sono difficili da recuperare, rendendo la prevenzione alla fonte la misura più efficace.

Errori ricorrenti Mistake Library

Errori da evitare: attendere il 2030 per il divieto plastica; usare il GRB come unica comunicazione di perdita; imporre sempre la stiva senza l’alternativa sicura prevista dalla guidance; presentare il codice futuro come vigente o anticipare al 2027 il ramo marittimo UE.

Cosa controlla il PSCO

Il controllo riguarda obblighi applicabili già vigenti, documenti e gestione effettiva. La strategia, la guidance volontaria e il codice futuro non sono la stessa base giuridica. L’assenza del nuovo codice non elimina i divieti Annex V o il reporting SOLAS.

Suggerimenti operativi

Checklist di preparazione

Checklist didattica. Questo riepilogo serve allo studio e alla preparazione. Non sostituisce le procedure approvate della nave, i manuali, i documenti statutari, il SMS della Compagnia o i requisiti ufficiali applicabili. Il completamento non dimostra conformità né prontezza a un'ispezione: attesta che si è letta una lista, non che la nave sia a posto. Verificare sempre i documenti aggiornati presenti a bordo.

FAQ

Il 2030 è l’inizio del divieto?
Il divieto di scaricare plastica in mare è già vigente nell’Annesso V/3.2, con le sole eccezioni circoscritte della regola 7. L’obiettivo IMO 2030 non rinvia questo obbligo. Distinguere rifiuti plastici di bordo, carico di pellet, reporting degli incidenti e futuro codice.
Basta registrare un container perso nel GRB?
Dal 1° gennaio 2026, per container persi dalla propria nave, il comandante segnala senza ritardo alle navi vicine, allo Stato costiero più vicino e alla bandiera; è la bandiera a informare l’IMO. SOLAS V/31–32 richiede identità, data/ora, posizione, numero noto o stimato, eventuali merci pericolose e aggiornamenti dopo verifica. Chi avvista container alla deriva segnala alle navi vicine e allo Stato costiero più vicino con i dati di avvistamento previsti: non va trattato come autore della perdita. Seguire le procedure di bordo e il testo V/32; la sola voce GRB non sostituisce la segnalazione.
Il codice pellet è già vigente?
No. La strategia e la guidance non equivalgono a un codice adottato. Il Regolamento (UE) 2025/2365, artt. 1.2(d), 12 e 26, ha già fissato al 17 dicembre 2028 l’applicazione del ramo sul trasporto marittimo in container in relazione ai porti UE. Non confondere questa data con l’entrata in vigore del regolamento né con il futuro codice IMO.

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Ultima revisione sostanziale di questa scheda: 15 settembre 2026 · impronta della pagina 79c3661a1bfc